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PIF – Product Information File

 

PIF acronimo di Product Information File è la carta di identità che ciascun cosmetico immesso nel mercato europeo dovrebbe possedere.

Corrisponde alla documentazione informativa sul prodotto cosmetico che la persona responsabile che immette in commercio un cosmetico, deve conservare per un periodo di almeno dieci anni dopo la data in cui l’ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato venduto.

Secondo quanto previsto da Regolamento CE 1223/2009, la persona responsabile dell’immissione in commercio di un cosmetico, deve possedere e aggiornare un documento chiamato PIF.

Il PIF deve contenere le seguenti informazioni:

– una descrizione del prodotto cosmetico che consenta di collegare chiaramente la documentazione informativa sul prodotto al prodotto cosmetico stesso;

– la valutazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico contenente la formula qualitativa e quantitativa del prodotto, le specifiche fisico-chimiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito. La valutazione della sicurezza è parte fondamentale del PIF, oltre a quanto appena elencato, deve prevedere dati sull’esposizione alle sostanze contenute nel prodotto cosmetico, con relativo profilo tossicologico, un’esame della tossicità locale (irritazione cutanea ed oculare), della sensitizzazione cutanea e, nel caso dell’assorbimento di radiazioni UV, va esaminata anche la tossicità fotoindotta. Il tutto va elaborato ed utilizzato per ottenere una  relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, ampiamente supportata da una motivazione scientifica che prenda in considerazione anche eventuali effetti indesiderabili ed effetti indesiderabili gravi che potrebbero manifestarsi.

– una descrizione del metodo di fabbricazione ed una dichiarazione relativa all’osservanza delle buone pratiche di fabbricazione e alla tracciabilità del cosmetico nella catena di fornitura;

– qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi, le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico;

– i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi terzi.

La persona responsabile deve tenere la documentazione informativa sul prodotto ad immediata disposizione delle autorità competenti, in formato elettronico o di altro tipo presso il proprio indirizzo indicato sull’etichetta.

Compila il form per avere più informazioni sul Regolamento cosmetico 1223/2009

 

 

Fonte:
Regolamento 1223/2009