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Sanzioni in caso di violazione al Regolamento cosmetico

 

Decreto Legislativo 4 Dicembre 2015, n.204: sanzioni per la violazione del Regolamento (PIF, notifica CPNP, sperimentazione animale)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e quindi effettivo, il Decreto Legislativo 4 Dicembre 2015, n.204 — Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n.1223/2009. Tale documento stabilisce le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni previste dal Regolamento sui prodotti cosmetici.
Tale decreto è stato redatto sulla base delle sanzioni riportate nella legge 713/86 che viene, di conseguenza, abrogata. Il decreto stabilisce che il Ministero della Salute, insieme alle ASL territoriali, è l’autorità predisposta al controllo dei prodotti cosmetici presenti a scaffale. In tal senso, la persona responsabile e il distributore sono al centro della scena in caso di non conformità relative al prodotto cosmetico immesso in commercio.

Di seguito alcuni esempi estratti dal D.Lgs. Governo 4 dicembre 2015, n. 204

Buone pratiche di fabbricazione:

Art. 7: Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 8 del  regolamento in materia di buone pratiche di fabbricazione

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 8 del regolamento, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.

PIF e Valutazione della sicurezza:

Art 8: Violazione degli obblighi  derivanti dagli articoli 10 e 11 del regolamento in materia   di valutazione della sicurezza e documentazione informativa sul prodotto

  1. La persona responsabile di cui all’articolo 4 del regolamento che immette sul mercato prodotti cosmetici non sottoposti alla valutazione di sicurezza, o per i quali non è stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici ai sensi dell’allegato I del regolamento, è punita con l’ammenda da euro 10.000 a euro 100.000. Alla stessa pena  soggiace la persona responsabile quando viola le disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento o qualora la valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico non rispetta le condizioni di cui all’articolo 10 del regolamento.

Notifica CPNP:

Art. 9: Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 13 del regolamento in materia di notifica

  1. È soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 6.000 la persona responsabile di cui all’articolo 4 del regolamento che, prima di immettere sul mercato il prodotto cosmetico, non effettua la notifica secondo le modalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento ovvero non ottempera all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento.

Sperimentazione animale:

Art. 12: Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 18 in materia di sperimentazione animale

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato prodotti cosmetici in violazione dei divieti di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento e’ punito con l’arresto da un mese ad un anno e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque realizza sperimentazioni animali in violazione dei divieti di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento e’ punito con l’arresto da uno a sei mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Etichettatura:

Art. 13: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 in materia di etichettatura e dichiarazioni relative al prodotto

  1. La persona responsabile di cui all’articolo 4 del regolamento che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura non conforme alle disposizioni dell’articolo 19 e dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento e’ soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 4.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di cui all’articolo 4 del regolamento che impiega nell’etichettatura, nella presentazione sul mercato o nella pubblicità’ dei prodotti cosmetici diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono, e’ soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000.

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Fonte:
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana