Claim nei prodotti cosmetici:
dichiarare o non dichiarare?
La normativa europea: i criteri comuni
I claim, le aggettivazioni, gli slogan pubblicitari utilizzati per presentare un prodotto cosmetico sono strumenti essenziali per informare i consumatori in merito alle caratteristiche e qualità del cosmetico e permettono di scegliere il prodotto che più corrisponde alle proprie esigenze e aspettative. Le dichiarazioni rappresentano anche strumenti di marketing utilizzati dalle società di cosmetici per distinguere i propri prodotti da quelli dei concorrenti e potrebbero pertanto contribuire al funzionamento del mercato interno e stimolare l’innovazione e la concorrenza tra le imprese.
Affinché le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici siano adeguate al loro scopo, è importante per l’azienda disporre di un quadro chiaro che garantisca che le aggettivazioni siano congrue e che non inducano in errore i consumatori, tenendo conto del contesto e degli strumenti di marketing (materiale stampato, pubblicità televisive o un qualsiasi tipo di nuovi media come internet o gli smartphone) in cui tali dichiarazioni sono mostrate.
Per soddisfare questa necessità la Commissione Europea ha stabilito 6 criteri comuni per i claims per i prodotti cosmetici con il Regolamento (UE) N.655/2013 del 10 luglio 2013:
- Conformità alle norme
- Veridicità
- Supporto probatorio
- Onestà
- Correttezza
- Decisioni informate
Tali si applicano a tutti i claims cosmetici (primari e secondari), a tutte le forme di pubblicità (testi, denominazioni, marchi, disegni, immagini ecc.) e a tutti i mezzi di comunicazione (etichette dei prodotti, TV, stampa, internet, ecc.).
Il regolamento prevedere che in sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai cosmetici stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono. Queste dichiarazioni comprendono una serie di informazioni, indicazioni e aggettivazioni che compaiono in etichetta o sul materiale pubblicitario dei prodotti, che servono a definire un prodotto cosmetico e a informare gli utilizzatori finali sulle caratteristiche, sulle qualità e sugli effetti attribuiti al cosmetico.
Sul sito web del Ministero della Salute viene riportato il seguente paragrafo a supporto di questo tema: “L’obiettivo dell’adozione di criteri comuni è garantire un livello elevato di tutela degli utilizzatori finali, in particolare dalle dichiarazioni ingannevoli sui prodotti cosmetici. Dato che questi prodotti hanno un ruolo rilevante nella vita degli utilizzatori finali, è importante garantire che le informazioni fornite con queste dichiarazioni siano utili, comprensibili e affidabili e consentano loro di prendere decisioni informate e di scegliere i prodotti più adatti alle proprie esigenze e aspettative”.
L’entrata in vigore di tale Regolamento, è un importante passo verso la corretta informazione al consumatore, il quale si trova di fronte a una grande varietà di dichiarazioni concernenti la funzione, il contenuto e gli effetti dei prodotti cosmetici.
Dato che questi prodotti hanno un ruolo rilevante nella vita quotidiana di ognuno di noi, è importante garantire che le informazioni fornite con queste dichiarazioni siano utili, comprensibili e affidabili e consentano di prendere decisioni informate e di scegliere i prodotti più adatti alle proprie esigenze e aspettative.
Technical Documents on Cosmetics Claims:
guida sull’applicazione dei criteri comuni
A luglio 2019 è entrato in vigore il Technical Documents on Cosmetics Claims con lo scopo di fornire una guida per l’applicazione del Regolamento (EU) N. 655/2013, soprattutto in casi dubbi o border line. Questo documento non è legalmente vincolante, non riflette una posizione ufficiale della Commissione UE ma fornisce una utile guida per l’applicazione caso per caso dei diversi criteri comuni.
Il documento fornisce inoltre nell’allegato II, le best practices specificamente legate al tipo di supporto probatorio utilizzato per sostenere ciascun claim, tra cui sono previsti studi in silico, in vitro, ex-vivo, con metodi strumentali o biochimici, studi condotti su volontari, valutazioni sensoriali, ecc.
Resta responsabilità dell’azienda identificare e applicare la metodologia appropriata per il supporto all’aggettivazione utilizzata. Sarà possibile utilizzare qualsiasi protocollo scientificamente accettabile, posto che sia giustificato.
Claim free from e ipoallergenico
Nell’allegato III viene invece fornita una guida per l’applicazione dei criteri comuni stabiliti ai claim “free from”. Giro di vite ai cosiddetti “free of o free from” quando riferiti ad un ingrediente tipicamente non usato o addirittura vietato dalla legge.
Infine l’allegato IV fornisce un’utile guida con relativi esempi per lo specifico claim “ipoallergenico”. Non saranno più ammesse aggettivazioni del tipo “privo di allergeni” in quanto una completa assenza del rischio di una reazione allergica non può essere garantito e il prodotto non dovrebbe dare l’impressione di sostenere tale proprietà.
È bene ricordare che in Italia è in vigore la “Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. (15G00220) (GU n.297 del 22-12-2015) Vigente al: 6-1-2016”. Tale documento prevede che “la persona responsabile…che impiega nell’etichettatura, nella presentazione sul mercato o nella pubblicità dei prodotti cosmetici diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.”
Se necessiti di una verifica sui claim vantati per i tuoi prodotti, inviaci una richiesta.
Fonti:
Ministero della salute
Commissione Europea
Cosmopolo